Dove è obbligatorio il bagno per disabili e come deve essere fatto

Dove è obbligatorio il bagno per disabili e come deve essere fatto

I locali pubblici sono obbligati dalla legge ad adottare una serie di misure per garantire la massima accessibilità. Tra queste rientrano le norme relative ai bagni, i quali, secondo la legge, devono essere strutturati in modo da garantire uno spazio agevole per i disabili. Ci sono però anche molti altri obblighi in capo ai gestori di bar, ristoranti, pizzerie e altri tipi di luoghi pubblici. Scopriamoli insieme. 

Bagni accessibili nei luoghi pubblici: cosa dice la legge?

La legge si applica a tutti gli esercizi pubblici che prevedono la vendita di alimenti e bevande con un numero di 80 posti a sedere. In particolare, la normativa specifica che tali locali devono avere due bagni, di cui uno deve essere reso accessibile alle persone portatrici di handicap. La legge in questione è il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 14/6/1989 n. 236 contenenti “prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”.

La legge prevede innanzitutto prescrizioni in materia di dimensioni e misure da garantire nella struttura. Nello specifico, la norma ci dice che è necessario garantire uno spazio adeguato al passaggio di persone e carrozzine, assicurando una dimensione minima di 180×180 cm. Lo spazio di ingresso deve essere di 85 cm, mentre il lavabo deve essere posizionato a 80 cm dal pavimento. 
La legge stabilisce anche che la porta deve garantire un’apertura verso l’esterno, in maniera tale da permettere l’ingresso rapido dall’esterno in caso di incidenti o cadute che si verificano all’interno. In alternativa, è possibile anche applicare una porta scorrevole. 

È inoltre obbligatorio installare dei punti di appoggio, come ad esempio dei corrimano e dei maniglioni, al fine di favorire il movimento delle persone in piedi o anche lo spostamento della carrozzina. 
Ogni elemento del bagno deve essere dotato di strumenti che ne facilitano l’utilizzo. Ad esempio, il lavabo deve essere provvisto di un rubinetto miscelatore a leva termostatico, il quale permette di bloccare la temperatura. Tale strumento però non deve essere troppo lungo, altrimenti si rischia di rendere più complicato il suo utilizzo. La serratura del bagno, invece, deve poter essere utilizzata non con una chiave ma con una manopola e deve avere dimensioni tali da garantire un facile utilizzo. Inoltre, è necessario predisporre anche un campanello d’emergenza, che deve essere posto in una posizione raggiungibile. Infine, è necessario adottare un pavimento anti-sdrucciolo. 

Le deroghe all’obbligo di bagno per disabili

Sono previste anche una serie di deroghe all’obbligo appena descritto. In particolare, tali eccezioni si applicano ai locali situati nei centri storici, i cui titolari possono fare una richiesta al Comune per ovviare agli obblighi contenuti nelle norme citate in caso di impedimenti strutturali. In altre parole, è possibile derogare alle legge se le strutture dei locali non consentono la realizzazione di bagni accessibili. Sono tenuti invece all’adozione degli obblighi tutti quei locali che provvedono alla modifica di destinazione d’uso. In questi casi è necessario effettuare una dichiarazione di conformità e un certificato di abitabilità e agibilità.

Cosa succede in caso di violazione degli obblighi? 

Nel caso in cui non vengono rispettati gli obblighi imposti dalla legge, le opere realizzate nel locale vengono dichiarate inagibili e inabitabili da parte della persona disabile. In questi casi, la responsabilità ricade anche sul responsabile per l’accertamento dell’agibilità e dell’abitabilità, sul progettista e sul direttore dei lavori, i quali possono incorrere in un’ammenda pecuniaria e nella sospensione da uno a sei mesi dagli albi professionali. 

Bagno per disabili al lavoro

Anche sui luoghi di lavoro vige l’obbligo di realizzare un bagno accessibile. Tuttavia, l’applicazione di tale obbligo dipende a seconda del fatto che l’azienda sia aperta o meno al pubblico. In particolare, la legge stabilisce che devono dotarsi di bagni visitabili e adattabili le aziende non interessate nel collocamento non obbligatorio in edifici aperti al pubblico, mentre le aziende interessate dal collocamento obbligatorio devono dotarsi di bagni accessibili. 

La legge sulla sicurezza sul lavoro, inoltre, impone ai datori di lavoro di realizzare ambienti sulla base delle esigenze delle persone portatrici di handicap.

Authored by: Francesco Riccio

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